Art. 20 Determinazione del valore delle partecipazioni ai fini delle deduzioni 1. Nella determinazione del valore delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai fini del calcolo di cui all'art. 68 degli Atti delegati, sono inclusi gli strumenti di capitale e gli altri elementi di fondi propri, siano essi detenuti direttamente o indirettamente tramite un rapporto di controllo, secondo il seguente approccio: a) per le detenzioni dirette, ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati e dell'art. 21 del presente regolamento e' utilizzato il valore delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi, come stabilito dall'impresa controllante o partecipante secondo i principi di valutazione contemplati dal Codice; b) le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, detenute indirettamente tramite un'altra partecipazione in un ente finanziario o creditizio, non sono considerate ai sensi dell'art. 68 degli Atti delegati, in quanto il loro valore e' gia' stato incluso nel valore della partecipazione detenuta direttamente in un ente finanziario o creditizio ai sensi della lettera a); c) si effettua la deduzione per una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente solo quando le societa' controllate tra l'impresa partecipante e la partecipazione finanziaria e creditizia sono diverse dalle partecipazioni finanziarie e creditizie; d) per le altre detenzioni indirette in un ente finanziario o creditizio, ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati e' utilizzato il valore della partecipazione, come stabilito dalla societa' controllata o partecipata, a norma dell'art. 13 degli Atti delegati; e) i valori utilizzati ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati devono rappresentare la misura dell'interessenza dell'impresa controllante o partecipante, detenuta direttamente o indirettamente, relativa alla partecipazione nell'ente finanziario o creditizio.