Art. 20 
 
 
Determinazione  del  valore  delle  partecipazioni  ai   fini   delle
                              deduzioni 
 
  1. Nella determinazione del valore  delle  partecipazioni  in  enti
finanziari e creditizi ai fini del calcolo di cui all'art.  68  degli
Atti delegati, sono inclusi gli strumenti di  capitale  e  gli  altri
elementi  di  fondi  propri,  siano  essi  detenuti  direttamente   o
indirettamente tramite un rapporto di controllo, secondo il  seguente
approccio: 
    a) per le detenzioni dirette, ai fini  dell'art.  68  degli  Atti
delegati e dell'art. 21 del presente  regolamento  e'  utilizzato  il
valore delle partecipazioni negli enti finanziari e  creditizi,  come
stabilito dall'impresa controllante o partecipante secondo i principi
di valutazione contemplati dal Codice; 
    b) le partecipazioni in enti  finanziari  e  creditizi,  detenute
indirettamente tramite un'altra partecipazione in un ente finanziario
o creditizio, non sono considerate ai sensi dell'art. 68  degli  Atti
delegati, in quanto il loro valore e' gia' stato incluso  nel  valore
della partecipazione detenuta direttamente in un ente  finanziario  o
creditizio ai sensi della lettera a); 
    c) si effettua la deduzione per una  partecipazione  in  un  ente
finanziario o  creditizio  detenuta  indirettamente  solo  quando  le
societa' controllate tra l'impresa partecipante e  la  partecipazione
finanziaria  e   creditizia   sono   diverse   dalle   partecipazioni
finanziarie e creditizie; 
    d) per le altre detenzioni indirette in  un  ente  finanziario  o
creditizio, ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati e' utilizzato il
valore  della   partecipazione,   come   stabilito   dalla   societa'
controllata o partecipata, a norma dell'art. 13 degli Atti delegati; 
    e) i valori utilizzati ai fini dell'art. 68 degli  Atti  delegati
devono  rappresentare  la   misura   dell'interessenza   dell'impresa
controllante o partecipante, detenuta direttamente o  indirettamente,
relativa alla partecipazione nell'ente finanziario o creditizio.