Art. 22 Criteri per operare le deduzioni 1. Se le deduzioni di cui all'art. 68, paragrafi 1 e 2, degli Atti delegati non possono essere operate dal livello corrispondente, come prescritto dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, le imprese operano nel seguente modo: a) se gli elementi da dedurre non sono classificati nei livelli di cui all'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, tutte le deduzioni vanno operate a partire dall'importo degli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati; b) se l'importo della deduzione e' superiore all'importo da cui deve essere dedotto, l'eccedenza va dedotta come segue: aa) le detenzioni di strumenti aggiuntivi di livello 1 superiori agli elementi di cui all'art. 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), degli Atti delegati si deducono dagli elementi di cui all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati; bb) le detenzioni di strumenti di livello 2 superiori ai fondi propri di base di cui all'art. 72 degli Atti delegati sono dedotte prima dagli elementi inclusi nell'art. 69, lettera a), punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati e poi dagli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati fino al completamento della deduzione.