Art. 22 
 
 
                  Criteri per operare le deduzioni 
 
  1. Se le deduzioni di cui all'art. 68, paragrafi 1 e 2, degli  Atti
delegati non possono essere operate dal livello corrispondente,  come
prescritto dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, le imprese
operano nel seguente modo: 
    a) se gli elementi da dedurre non sono classificati  nei  livelli
di cui all'art. 68,  paragrafo  5,  degli  Atti  delegati,  tutte  le
deduzioni  vanno  operate  a  partire  dall'importo  degli   elementi
previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii),  iv)  e  vi),  degli
Atti delegati; 
    b) se l'importo della deduzione e' superiore all'importo  da  cui
deve essere dedotto, l'eccedenza va dedotta come segue: 
      aa)  le  detenzioni  di  strumenti  aggiuntivi  di  livello   1
superiori agli elementi di cui all'art. 69, lettera a), punti iii)  e
v), e lettera b), degli Atti delegati si deducono dagli  elementi  di
cui all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv)  e  vi),  degli  Atti
delegati; 
      bb) le detenzioni di strumenti di livello 2 superiori ai  fondi
propri di base di cui all'art. 72 degli Atti  delegati  sono  dedotte
prima dagli elementi inclusi nell'art. 69, lettera a), punti iii), v)
e lettera b), degli Atti  delegati  e  poi  dagli  elementi  previsti
all'art. 69, lettera a),  punti  i),  ii),  iv)  e  vi),  degli  Atti
delegati fino al completamento della deduzione.