Art. 23 Aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette 1. Quando e' effettuata la deduzione del valore di una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente, in tutto o in parte, in conformita' all'art. 68 degli Atti delegati, le imprese controllanti o partecipanti devono, esclusivamente ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita': a) ridurre, per l'importo di tale deduzione, il valore della societa' controllata o partecipata detenuta direttamente; b) seguire, per l'adeguamento di cui alla lettera a), quanto indicato dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'art. 22 del presente regolamento.