Art. 23 
 
 
Aggiustamenti  conseguenti  alle   deduzioni   delle   partecipazioni
                              indirette 
 
  1.  Quando  e'  effettuata  la  deduzione   del   valore   di   una
partecipazione  in  un  ente  finanziario   o   creditizio   detenuta
indirettamente, in tutto o in parte, in conformita' all'art. 68 degli
Atti  delegati,  le  imprese  controllanti  o  partecipanti   devono,
esclusivamente ai fini del  calcolo  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita': 
    a) ridurre, per l'importo di  tale  deduzione,  il  valore  della
societa' controllata o partecipata detenuta direttamente; 
    b) seguire, per l'adeguamento di  cui  alla  lettera  a),  quanto
indicato dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati  e  dall'art.
22 del presente regolamento.