Art. 25 Applicazione di un modello interno 1. Il presente articolo si applica alle imprese che si avvalgono di un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in relazione ai rischi derivanti dalle societa' controllate o partecipate. 2. Quando un'impresa detiene come attivita' elementi di fondi propri di una societa' controllata o partecipata, i rischi derivanti dal valore di tali elementi non dedotti dai fondi propri dell'impresa controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'art. 68 degli Atti delegati, sono riflessi nel modello interno. 3. L'impresa deve riportare nel modello interno tutti i rischi quantificabili rilevanti derivanti dalle societa' controllate o partecipate, tenendo conto delle esposizioni verso tali societa', incluse le detenzioni di attivita' e passivita' subordinate. Le misure pertinenti di tali rischi devono essere integrate nel modello.