Art. 25 
 
 
                 Applicazione di un modello interno 
 
  1. Il presente articolo si applica alle imprese che si avvalgono di
un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' in relazione ai rischi  derivanti  dalle
societa' controllate o partecipate. 
  2. Quando un'impresa  detiene  come  attivita'  elementi  di  fondi
propri di una societa' controllata o partecipata, i rischi  derivanti
dal valore di tali elementi non dedotti dai fondi propri dell'impresa
controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'art.  68
degli Atti delegati, sono riflessi nel modello interno. 
  3. L'impresa deve riportare nel  modello  interno  tutti  i  rischi
quantificabili  rilevanti  derivanti  dalle  societa'  controllate  o
partecipate, tenendo conto delle  esposizioni  verso  tali  societa',
incluse le detenzioni  di  attivita'  e  passivita'  subordinate.  Le
misure pertinenti di tali rischi devono essere integrate nel modello.