Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
e di riassicurazione italiane, nonche' alle imprese di partecipazione
assicurativa ed alle  imprese  di  partecipazione  finanziaria  mista
ultime controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2, del codice
che assumono o intendono assumere  partecipazioni,  sia  direttamente
che  per  il  tramite  di  societa'  controllata,  fiduciaria  o  per
interposta persona, in altre societa', ivi compresa la sottoscrizione
di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale. 
  2. Ai fini  di  cui  all'art.  210-bis  del  Codice,  l'IVASS  puo'
individuare, in presenza di uno specifico  accordo  di  coordinamento
con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu'
disposizioni adottate  ai  sensi  del  presente  Regolamento  non  si
applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista. 
  3. Ai fini di cui agli articoli 79, comma 4 e 210-ter, comma 8, del
Codice, il presente Regolamento non si  applica  alle  partecipazioni
assunte in imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  italiane
nonche' a quelle acquisite in imprese di partecipazione  assicurativa
o in imprese di partecipazione finanziaria mista ultime  controllanti
italiane, per le quali si applicano le disposizioni del  Titolo  VII,
Capo I, del Codice e relative disposizioni attuative.