Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, nonche' alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2, del codice che assumono o intendono assumere partecipazioni, sia direttamente che per il tramite di societa' controllata, fiduciaria o per interposta persona, in altre societa', ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale. 2. Ai fini di cui all'art. 210-bis del Codice, l'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista. 3. Ai fini di cui agli articoli 79, comma 4 e 210-ter, comma 8, del Codice, il presente Regolamento non si applica alle partecipazioni assunte in imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nonche' a quelle acquisite in imprese di partecipazione assicurativa o in imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I, del Codice e relative disposizioni attuative.