Art. 4 Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante 1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, identificano le partecipazioni detenute sulla base di una valutazione svolta con riguardo sia alla singola entita' che, per quanto riguarda l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice, al gruppo nel suo complesso. 2. AI fini dell'individuazione di una societa' controllata o partecipata sulla base delle quote del capitale sociale, detenute direttamente o tramite un rapporto di controllo, rileva: a) il possesso dei diritti di voto nella societa', espresso in percentuale; b) il possesso di capitale sociale della societa', espresso in percentuale, a prescindere dai diritti di voto. 3. Se il possesso di cui al comma 2, lettere a) o b), e' pari o superiore al venti per cento, tale investimento e' qualificato come partecipazione. 4. Per le partecipazioni in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta alle disposizioni del codice, le valutazioni di cui al comma 2, lettera a), riguardano il capitale sociale ordinario versato di cui all'art. 69, lettera a), punto i), degli Atti delegati e le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), riguardano il capitale sociale ordinario versato e le azioni privilegiate versate di cui all'art. 69, lettera a), punto v), degli Atti delegati. 5. L'effetto delle variazioni nel capitale sociale delle societa' controllate o partecipate sulla valutazione di cui ai commi precedenti va identificato ogniqualvolta e' calcolato il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', a norma dell'art. 45-quater del codice. 6. Nell'identificazione di una societa' partecipata, per esercizio di influenza notevole, rilevano: a) le partecipazioni azionarie detenute nella societa' ed i potenziali incrementi imputabili alla detenzione di opzioni, warrant o strumenti affini; b) i diritti di appartenenza alle mutue ed alle imprese a forma mutualistica ed i potenziali incrementi di tali diritti; c) la rappresentanza nell'organo amministrativo della societa' partecipata; d) il coinvolgimento nei processi decisionali della societa' partecipata, fra cui quello sui dividendi o altre distribuzioni; e) la sussistenza di operazioni rilevanti tra la societa' partecipante e quella partecipata; f) l'interscambio di persone che gestiscono la societa' partecipante e quella partecipata; g) la fornitura di informazioni tecniche essenziali alla societa' partecipata. 7. Nell'identificazione di una societa' controllata, per esercizio di influenza dominante, rilevano i criteri di cui all'art. 72, comma 2, del codice.