Art. 4 
 
 
Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza
                        notevole o dominante 
 
  1.  Le  imprese  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  identificano  le
partecipazioni detenute sulla base  di  una  valutazione  svolta  con
riguardo sia alla singola entita' che, per quanto  riguarda  l'ultima
societa' controllante italiana di cui  all'art.  210,  comma  2,  del
codice, al gruppo nel suo complesso. 
  2. AI  fini  dell'individuazione  di  una  societa'  controllata  o
partecipata sulla base delle quote  del  capitale  sociale,  detenute
direttamente o tramite un rapporto di controllo, rileva: 
    a) il possesso dei diritti di voto nella  societa',  espresso  in
percentuale; 
    b) il possesso di capitale sociale della  societa',  espresso  in
percentuale, a prescindere dai diritti di voto. 
  3. Se il possesso di cui al comma 2, lettere a) o  b),  e'  pari  o
superiore al venti per cento, tale investimento e'  qualificato  come
partecipazione. 
  4. Per le  partecipazioni  in  un'impresa  di  assicurazione  e  di
riassicurazione soggetta alle disposizioni del codice, le valutazioni
di cui al  comma  2,  lettera  a),  riguardano  il  capitale  sociale
ordinario versato di cui all'art. 69, lettera  a),  punto  i),  degli
Atti delegati e le  valutazioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),
riguardano  il  capitale  sociale  ordinario  versato  e  le   azioni
privilegiate versate di cui all'art. 69, lettera a), punto v),  degli
Atti delegati. 
  5. L'effetto delle variazioni nel capitale sociale  delle  societa'
controllate  o  partecipate  sulla  valutazione  di  cui   ai   commi
precedenti va identificato ogniqualvolta e'  calcolato  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita', a norma dell'art. 45-quater del codice. 
  6. Nell'identificazione di una societa' partecipata, per  esercizio
di influenza notevole, rilevano: 
    a) le partecipazioni  azionarie  detenute  nella  societa'  ed  i
potenziali incrementi imputabili alla detenzione di opzioni,  warrant
o strumenti affini; 
    b) i diritti di appartenenza alle mutue ed alle imprese  a  forma
mutualistica ed i potenziali incrementi di tali diritti; 
    c) la rappresentanza nell'organo  amministrativo  della  societa'
partecipata; 
    d) il coinvolgimento  nei  processi  decisionali  della  societa'
partecipata, fra cui quello sui dividendi o altre distribuzioni; 
    e)  la  sussistenza  di  operazioni  rilevanti  tra  la  societa'
partecipante e quella partecipata; 
    f)  l'interscambio  di  persone  che   gestiscono   la   societa'
partecipante e quella partecipata; 
    g) la fornitura di informazioni tecniche essenziali alla societa'
partecipata. 
  7. Nell'identificazione di una societa' controllata, per  esercizio
di influenza dominante, rilevano i criteri di cui all'art. 72,  comma
2, del codice.