Art. 5 
 
 
          Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi 
 
  1. Una societa' controllata o partecipata e' trattata al pari di un
ente finanziario o creditizio, se  si  tratta  di  una  societa'  che
adempie alle funzioni o svolge le  attivita'  elencate  nell'art.  3,
paragrafi 1 e 22,  della  direttiva  n.  2013/36/UE  o  nell'art.  4,
paragrafo 1, della  direttiva  n.  2004/39/CE,  anche  se  l'ente  in
questione non e' soggetto a tali direttive. 
  2. Ogni partecipazione in un ente finanziario o creditizio in cui i
diritti di voto o il capitale sono detenuti  indirettamente,  tramite
un   rapporto   di   controllo,   e'   trattata   analogamente   alle
partecipazioni detenute direttamente. 
  3. Ai fini della determinazione dei fondi  propri  dell'impresa  di
cui  all'art.  3,  comma  1,  le  partecipazioni  detenute  in   enti
finanziari e creditizi includono i prestiti subordinati e  gli  altri
titoli  ammissibili,  previsti  secondo  la  legislazione  settoriale
applicabile, detenuti in dette imprese.