Art. 5 Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi 1. Una societa' controllata o partecipata e' trattata al pari di un ente finanziario o creditizio, se si tratta di una societa' che adempie alle funzioni o svolge le attivita' elencate nell'art. 3, paragrafi 1 e 22, della direttiva n. 2013/36/UE o nell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/39/CE, anche se l'ente in questione non e' soggetto a tali direttive. 2. Ogni partecipazione in un ente finanziario o creditizio in cui i diritti di voto o il capitale sono detenuti indirettamente, tramite un rapporto di controllo, e' trattata analogamente alle partecipazioni detenute direttamente. 3. Ai fini della determinazione dei fondi propri dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese.