Art. 6 
 
 
                     Partecipazioni strategiche 
 
  1. Le partecipazioni strategiche ai sensi dell'art. 171 degli  Atti
delegati sono identificate nel modo seguente: 
    a) se si utilizza la formula standard per calcolare il  Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita',  le  partecipazioni  strategiche  sono
individuate indipendentemente dal fatto  che  la  partecipazione  sia
detenuta in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione,  in  un
ente  finanziario  o  creditizio  o  in  qualsiasi   altra   societa'
controllata o partecipata; 
    b) se si utilizza un modello interno per calcolare  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita', le partecipazioni strategiche  detenute
negli enti finanziari e creditizi sono individuate al solo  scopo  di
valutare l'eventuale applicazione dell'art. 68,  paragrafo  3,  degli
Atti delegati. 
  2. Al fine di dimostrare la conformita'  con  i  requisiti  di  cui
all'art. 171 degli Atti delegati, le imprese di cui all'art. 3, comma
1, non devono suddividere la  partecipazione  in  parti,  trattandone
alcune come strategiche ed altre no. In particolare: 
    a) nel caso di partecipazione detenuta in un ente  finanziario  o
creditizio, tutti gli investimenti in fondi propri sono strategici; 
    b) nel caso di ogni altra  societa'  controllata  o  partecipata,
tutti gli  investimenti  in  strumenti  di  capitale  riguardanti  la
partecipazione sono strategici. 
  3. Le imprese devono documentare le valutazioni svolte sui  criteri
di cui all'art.  171  degli  Atti  delegati  e  di  cui  al  presente
articolo, compreso  ogni  altro  fattore  pertinente,  unitamente  al
relativo materiale di supporto.