Art. 6 Partecipazioni strategiche 1. Le partecipazioni strategiche ai sensi dell'art. 171 degli Atti delegati sono identificate nel modo seguente: a) se si utilizza la formula standard per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', le partecipazioni strategiche sono individuate indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia detenuta in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, in un ente finanziario o creditizio o in qualsiasi altra societa' controllata o partecipata; b) se si utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', le partecipazioni strategiche detenute negli enti finanziari e creditizi sono individuate al solo scopo di valutare l'eventuale applicazione dell'art. 68, paragrafo 3, degli Atti delegati. 2. Al fine di dimostrare la conformita' con i requisiti di cui all'art. 171 degli Atti delegati, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, non devono suddividere la partecipazione in parti, trattandone alcune come strategiche ed altre no. In particolare: a) nel caso di partecipazione detenuta in un ente finanziario o creditizio, tutti gli investimenti in fondi propri sono strategici; b) nel caso di ogni altra societa' controllata o partecipata, tutti gli investimenti in strumenti di capitale riguardanti la partecipazione sono strategici. 3. Le imprese devono documentare le valutazioni svolte sui criteri di cui all'art. 171 degli Atti delegati e di cui al presente articolo, compreso ogni altro fattore pertinente, unitamente al relativo materiale di supporto.