Art. 7 
 
 
                     Partecipazioni consistenti 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento,  le  partecipazioni  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera  nn),  del  codice  sono  considerate
consistenti quando, da sole o  unitamente  ad  altre  gia'  detenute,
direttamente   o   indirettamente,   dall'impresa   controllante    o
partecipante risultano pari o  superiori  al  cinque  per  cento  del
Patrimonio  Netto   individuale   dell'impresa   partecipante,   come
risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione
detenuta tramite societa' controllata, il valore della partecipazione
da  rapportare  al  Patrimonio  Netto  dell'impresa  partecipante  e'
ponderato per l'interessenza complessiva del  partecipante  indiretto
nel partecipante diretto.