Art. 7 Partecipazioni consistenti 1. Ai fini del presente regolamento, le partecipazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera nn), del codice sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre gia' detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite societa' controllata, il valore della partecipazione da rapportare al Patrimonio Netto dell'impresa partecipante e' ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto.