Art. 8 Principi generali 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, anche tenuto conto delle partecipazioni gia' detenute, possono assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilita' dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' controllata o partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa controllante o partecipante, secondo il principio della persona prudente di cui all'art. 37-ter del codice. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilita' dell'impresa. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, nell'assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilita' con particolare riferimento alle norme in materia di adeguatezza patrimoniale previste dal Titolo XV del codice e relative disposizioni attuative. 4. Le ultime societa' controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2, del codice valutano gli effetti dell'assunzione delle partecipazioni, effettuate anche per il tramite di societa' controllate, sulla stabilita' del gruppo con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) situazione di solvibilita' del gruppo; b) profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entita' che lo compongono nonche' al rischio di concentrazione degli investimenti; c) idoneita' della struttura del gruppo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza; d) adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo.