Art. 8 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
3, comma 1, anche tenuto conto delle  partecipazioni  gia'  detenute,
possono  assumere  partecipazioni  che  comportano  il  controllo   o
l'influenza  notevole  o   che   siano   consistenti,   soltanto   se
dall'investimento non deriva pericolo per la stabilita' dell'impresa,
avuto  riguardo  in  particolare   alla   natura   ed   all'andamento
dell'attivita' svolta dalla societa'  controllata  o  partecipata  ed
alla  dimensione  dell'investimento  in   relazione   al   patrimonio
dell'impresa controllante o partecipante, secondo il principio  della
persona prudente di cui all'art. 37-ter del codice. 
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
3, comma 1, monitorano gli investimenti in partecipazioni  effettuati
per verificare nel continuo la sussistenza delle  condizioni  per  la
detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi  sulla  stabilita'
dell'impresa. 
  3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
3, comma 1, nell'assumere partecipazioni che comportano il  controllo
o l'influenza notevole o che siano consistenti, valutano gli  effetti
dell'assunzione  di  partecipazioni  sulla  propria  stabilita'   con
particolare  riferimento  alle  norme  in  materia   di   adeguatezza
patrimoniale  previste  dal  Titolo  XV   del   codice   e   relative
disposizioni attuative. 
  4. Le ultime societa' controllanti italiane di  cui  all'art.  210,
comma 2,  del  codice  valutano  gli  effetti  dell'assunzione  delle
partecipazioni,  effettuate  anche  per  il   tramite   di   societa'
controllate, sulla stabilita' del gruppo con particolare riguardo  ai
seguenti aspetti: 
    a) situazione di solvibilita' del gruppo; 
    b) profili di rischio collegati al governo societario del  gruppo
ed alle interrelazioni tra le varie entita' che lo compongono nonche'
al rischio di concentrazione degli investimenti; 
    c)  idoneita'  della  struttura  del  gruppo   a   garantire   lo
svolgimento dei controlli di vigilanza; 
    d) adeguatezza delle procedure di  gestione  del  rischio  e  dei
sistemi di controllo interno del gruppo.