Art. 9 Vigilanza e poteri dell'IVASS 1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' controllata o partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa e sulla sana e prudente gestione del gruppo nonche' sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza, alla dimensione dell'investimento ed ai correlati rischi sulla stabilita' dell'impresa e del gruppo, nonche' sul rispetto delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 8, comma 3. 2. L'IVASS puo' condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa o del gruppo. 3. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilita' dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o del gruppo, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo. 4. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e 4, del codice. 5. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con l'autorita' bancaria competente.