Art. 9 
 
 
                    Vigilanza e poteri dell'IVASS 
 
  1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione
e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle  imprese  di  cui
all'art. 3, comma 1, avendo riguardo, in particolare, alla natura  ed
all'andamento dell'attivita'  svolta  dalla  societa'  controllata  o
partecipata,  all'influenza  di  tali  operazioni   sulla   struttura
patrimoniale dell'impresa e sulla sana e prudente gestione del gruppo
nonche' sull'esercizio  di  un'efficace  azione  di  vigilanza,  alla
dimensione dell'investimento ed ai correlati rischi sulla  stabilita'
dell'impresa e del  gruppo,  nonche'  sul  rispetto  delle  norme  in
materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 8, comma 3. 
  2.  L'IVASS  puo'  condizionare   o   negare   l'autorizzazione   o
l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione  preventiva
qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione
dell'impresa o del gruppo o derivi  un  pericolo  per  la  stabilita'
della stessa o del gruppo. 
  3. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare  un
pericolo per la stabilita' dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o
del  gruppo,  l'IVASS  ordina  che  la  stessa  sia  alienata  ovvero
opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a
tal fine un termine congruo. 
  4. Nel caso di mancata ottemperanza alle  disposizioni  di  cui  al
comma 3, si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi  3
e 4, del codice. 
  5. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista,
i provvedimenti di cui ai commi 2 e  3  sono  adottati  d'intesa  con
l'autorita' bancaria competente.