L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-sexies, comma 7, 45-terdecies, 66-quater, 206-bis, commi 1, 2 e 3, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 e l'allegato XVII; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'Autorita' di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di parametri specifici dell'impresa; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Adotta il seguente Regolamento: INDICE Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo II USP Art. 4 (Adozione degli USP) Capo I Dati per il calcolo degli USP Art. 5 (Standard di qualita' dei dati) Art. 6 (Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP) Art. 7 (Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza) Art. 8 (Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofali) Art. 9 (Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi) Art. 10 (Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione) Capo II Rispetto dei requisiti nel continuo Art. 11 (Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo) Art. 12 (Misure correttive) Capo III Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS Art. 13 (Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS) Titolo III GSP Art. 14 (Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP) Art. 15 (Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo) Art. 16 (Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione) Art. 17 (Qualita' dei dati di gruppo) Titolo IV Disposizioni finali Art. 18 (Entrata in vigore). Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.