Art. 10 
 
 
     Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione 
      non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione 
 
  1. Ai  fini  della  sostituzione  dei  parametri  standard  di  cui
all'art. 218, paragrafo 1, lettere  a)(iii)  e  c)(iii),  degli  Atti
delegati, l'impresa  applica  il  metodo  della  riassicurazione  non
proporzionale di cui all'art. 220, paragrafo  1,  lettera  c),  degli
Atti delegati, e assicura che sia i dati al lordo sia quelli al netto
della riassicurazione non proporzionale rispettino i criteri  di  cui
al  presente  Capo  per  i  dodici  mesi  successivi  alla  data   di
riferimento. 
  2. In particolare, i dati netti di cui al comma 1 dovranno: 
    a) riflettere gli  effetti  delle  coperture  riassicurative  non
proporzionali vigenti e la politica riassicurativa non  proporzionale
dell'impresa; 
    b) escludere gli effetti di altri  tipi  di  riassicurazioni  non
proporzionali non piu' vigenti, che erano pero' esistenti all'epoca a
cui i dati si riferiscono; 
    c) mantenere inalterato il livello di granularita' di dati. 
  3.  I  dati  netti  sono  considerati  completi  soltanto   se   la
volatilita' del rischio di tariffazione espressa dai dati puo' essere
considerata  rappresentativa  della  volatilita'  nei   dodici   mesi
successivi alla data di riferimento.