Art. 10 Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione 1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iii) e c)(iii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo della riassicurazione non proporzionale di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, e assicura che sia i dati al lordo sia quelli al netto della riassicurazione non proporzionale rispettino i criteri di cui al presente Capo per i dodici mesi successivi alla data di riferimento. 2. In particolare, i dati netti di cui al comma 1 dovranno: a) riflettere gli effetti delle coperture riassicurative non proporzionali vigenti e la politica riassicurativa non proporzionale dell'impresa; b) escludere gli effetti di altri tipi di riassicurazioni non proporzionali non piu' vigenti, che erano pero' esistenti all'epoca a cui i dati si riferiscono; c) mantenere inalterato il livello di granularita' di dati. 3. I dati netti sono considerati completi soltanto se la volatilita' del rischio di tariffazione espressa dai dati puo' essere considerata rappresentativa della volatilita' nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.