Art. 11 
 
 
      Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo 
 
  1. Il rispetto  dei  requisiti  su  cui  si  basa  l'autorizzazione
all'utilizzo degli USP e' parte della valutazione interna del rischio
e della solvibilita' di cui all'art. 30-ter del codice. 
  2. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS nel caso in cui  siano
intervenute modifiche significative agli elementi forniti nell'ambito
del procedimento di autorizzazione disciplinato  dal  regolamento  UE
2015/498, fornendo i dettagli necessari sulle modifiche significative
intervenute. 
  3.   Quando   l'utilizzo   di   nuovi   dati   comporta   modifiche
significative, l'impresa, oltre agli adempimenti di cui al  comma  2,
trasmette, su richiesta dell'IVASS, tutti gli elementi  di  dettaglio
inerenti al calcolo degli USP, operato con i nuovi dati, al  fine  di
dimostrare il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione. 
  4. L'impresa che viene a conoscenza del fatto che l'applicazione di
un metodo standardizzato, diverso da quello associato all'USP per cui
ha ottenuto l'autorizzazione, fornisca un risultato piu' accurato  al
fine di soddisfare  i  requisiti  di  calibrazione  di  cui  all'art.
45-ter, commi 3 e 4, del codice, presenta  tempestivamente  all'IVASS
una nuova istanza di  autorizzazione  per  l'uso  di  un  nuovo  USP,
calcolato utilizzando tale metodo standardizzato alternativo.