Art. 11 Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo 1. Il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione all'utilizzo degli USP e' parte della valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 30-ter del codice. 2. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS nel caso in cui siano intervenute modifiche significative agli elementi forniti nell'ambito del procedimento di autorizzazione disciplinato dal regolamento UE 2015/498, fornendo i dettagli necessari sulle modifiche significative intervenute. 3. Quando l'utilizzo di nuovi dati comporta modifiche significative, l'impresa, oltre agli adempimenti di cui al comma 2, trasmette, su richiesta dell'IVASS, tutti gli elementi di dettaglio inerenti al calcolo degli USP, operato con i nuovi dati, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione. 4. L'impresa che viene a conoscenza del fatto che l'applicazione di un metodo standardizzato, diverso da quello associato all'USP per cui ha ottenuto l'autorizzazione, fornisca un risultato piu' accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice, presenta tempestivamente all'IVASS una nuova istanza di autorizzazione per l'uso di un nuovo USP, calcolato utilizzando tale metodo standardizzato alternativo.