Art. 13 Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS 1. L'IVASS, in applicazione dell'art. 45-terdecies del codice, individua e comunica all'impresa quali fra i parametri standard di cui all'art. 218 degli Atti delegati devono essere sostituiti da USP, in quanto il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard. 2. Nelle determinazioni di cui al comma 1, l'IVASS considera, qualora rilevanti, i seguenti elementi: a) le risultanze emerse nell'ambito del processo di controllo prudenziale; b) la natura, il tipo e l'entita' dello scostamento; c) la probabilita' e l'ampiezza dell'impatto negativo per i contraenti e i beneficiari; d) il livello di sensitivita' delle ipotesi che determinano lo scostamento; e) la durata e volatilita' attese dello scostamento. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'IVASS indica il termine entro cui l'impresa e' tenuta a presentare l'istanza di cui all'art. 1 del regolamento UE 2015/498, tenendo conto delle specificita' dell'impresa e delle circostanze eventualmente rappresentate da quest'ultima all'IVASS. L'istanza dell'impresa deve contenere anche l'individuazione del metodo standardizzato che, nell'ambito dei metodi riportato nell'allegato XVII degli Atti delegati, fornisce il risultato piu' accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice.