Art. 13 
 
 
         Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS 
 
  1. L'IVASS, in  applicazione  dell'art.  45-terdecies  del  codice,
individua e comunica all'impresa quali fra i  parametri  standard  di
cui all'art. 218 degli Atti delegati devono essere sostituiti da USP,
in  quanto  il  profilo   di   rischio   dell'impresa   si   discosta
significativamente dalle ipotesi sottese  al  calcolo  della  formula
standard. 
  2. Nelle determinazioni di  cui  al  comma  1,  l'IVASS  considera,
qualora rilevanti, i seguenti elementi: 
    a) le risultanze emerse nell'ambito  del  processo  di  controllo
prudenziale; 
    b) la natura, il tipo e l'entita' dello scostamento; 
    c) la probabilita'  e  l'ampiezza  dell'impatto  negativo  per  i
contraenti e i beneficiari; 
    d) il livello di sensitivita' delle ipotesi  che  determinano  lo
scostamento; 
    e) la durata e volatilita' attese dello scostamento. 
  3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'IVASS indica il termine
entro cui l'impresa e' tenuta a presentare l'istanza di cui  all'art.
1 del regolamento  UE  2015/498,  tenendo  conto  delle  specificita'
dell'impresa  e  delle  circostanze  eventualmente  rappresentate  da
quest'ultima all'IVASS. L'istanza dell'impresa deve  contenere  anche
l'individuazione  del  metodo  standardizzato  che,  nell'ambito  dei
metodi riportato nell'allegato XVII degli Atti delegati, fornisce  il
risultato  piu'  accurato  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  di
calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice.