Art. 15 Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo 1. L'ultima societa' controllante italiana che calcola il requisito patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi dell'art. 216-ter e relativo regolamento IVASS di attuazione e dell'art. 216-quinquies del codice, puo' utilizzare i parametri specifici di gruppo solo sui dati consolidati, calcolati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 338 e 356 degli Atti delegati.