Art. 15 
 
 
  Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana che calcola il requisito
patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti  consolidati,  o  come
combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei
conti consolidati ai sensi dell'art. 216-ter e  relativo  regolamento
IVASS di  attuazione  e  dell'art.  216-quinquies  del  codice,  puo'
utilizzare i parametri specifici di gruppo solo sui dati consolidati,
calcolati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b)  e  c),
degli Atti delegati, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 338 e 356 degli Atti delegati.