Art. 17 Qualita' dei dati di gruppo 1. Al fine di garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche alla base dei dati utilizzati a livello di singola entita' e a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana, su richiesta dell'IVASS, dimostra, con evidenze appropriate, che la natura del business del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati. 2. L'ultima societa' controllante italiana verifica se l'effetto di riduzione del rischio derivante dai contratti di riassicurazione o dall'utilizzo di societa' veicolo che emerge dai dati delle singole imprese del gruppo riguarda anche i dati consolidati del gruppo. 3. Nei casi in cui la verifica di cui al comma 2 non dia esito positivo, l'ultima societa' controllante italiana applica opportuni aggiustamenti ai dati ai fini del rispetto delle condizioni di cui al Titolo II, Capo I.