Art. 17 
 
 
                     Qualita' dei dati di gruppo 
 
  1. Al fine di garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche alla
base dei dati utilizzati a livello di singola entita' e a livello  di
gruppo,  l'ultima  societa'  controllante  italiana,   su   richiesta
dell'IVASS, dimostra, con evidenze appropriate,  che  la  natura  del
business del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a  quelli
delle singole imprese che forniscono i dati. 
  2. L'ultima societa' controllante italiana verifica se l'effetto di
riduzione del rischio derivante dai contratti  di  riassicurazione  o
dall'utilizzo di societa' veicolo che emerge dai dati  delle  singole
imprese del gruppo riguarda anche i dati consolidati del gruppo. 
  3. Nei casi in cui la verifica di cui al  comma  2  non  dia  esito
positivo, l'ultima societa' controllante italiana  applica  opportuni
aggiustamenti ai dati ai fini del rispetto delle condizioni di cui al
Titolo II, Capo I.