Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati», il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati; d) «USP», parametri specifici dell'impresa, di cui all'art. 45-sexies, comma 7, del Codice; e) «GSP», parametri specifici di gruppo, di cui all'art. 338 degli Atti delegati; f) «Regolamento UE 2015/498», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione; g) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.