Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal codice legislativo 7 settembre 2005, n.  209  e  dal  regolamento
delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Atti delegati», il Regolamento delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione; 
    b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
    c) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art.
2 degli Atti delegati; 
    d) «USP»,  parametri  specifici  dell'impresa,  di  cui  all'art.
45-sexies, comma 7, del Codice; 
    e) «GSP», parametri specifici di  gruppo,  di  cui  all'art.  338
degli Atti delegati; 
    f) «Regolamento UE 2015/498», il regolamento di  esecuzione  (UE)
2015/498 della Commissione; 
    g) «Ultima societa'  controllante  italiana»,  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.