Art. 4 
 
 
                         Adozione degli USP 
 
  1. In  applicazione  dell'art.  45-sexies,  comma  7,  del  codice,
l'impresa, nel calcolo del requisito patrimoniale, puo' sostituire il
sottoinsieme dei parametri definiti nella formula  standard,  di  cui
all'art. 218 degli Atti delegati, con uno o piu' USP  se  la  formula
standard non porta ad una  rappresentazione  appropriata  dei  propri
rischi. 
  2. L'utilizzo degli USP e' soggetto all'autorizzazione  dell'IVASS,
rilasciata in coerenza con la procedura di  approvazione  di  cui  al
regolamento UE 2015/498. 
  3. Ferma restando l'applicabilita'  della  disciplina  sui  modelli
interni parziali, di cui agli articoli 46-bis, 46-ter e da  46-novies
a  46-quinquiesdecies  del  codice,  l'utilizzo  degli  USP  soggetti
all'autorizzazione  dell'IVASS,  rilasciata  in   coerenza   con   la
procedura di approvazione di cui  al  Regolamento  UE  2015/498,  non
ammette modifiche ai metodi standardizzati,  applicati  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 220 degli Atti delegati. 
  4. Gli input utilizzati per il calcolo degli USP sono i medesimi  o
sono comunque coerenti con quelli utilizzati per calcolare le riserve
tecniche. 
  5. Le valutazioni che portano all'individuazione degli USP e quelle
inerenti  alla  loro  determinazione  rientrano   nell'ambito   delle
attivita' svolte dal sistema di gestione dei rischi dell'impresa. 
  6. La funzione attuariale, in applicazione  del  principio  di  cui
all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i), del codice contribuisce alle
valutazioni di cui al comma 5 ed alle verifiche di coerenza dei  dati
di cui al comma 4.