Art. 4 Adozione degli USP 1. In applicazione dell'art. 45-sexies, comma 7, del codice, l'impresa, nel calcolo del requisito patrimoniale, puo' sostituire il sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, di cui all'art. 218 degli Atti delegati, con uno o piu' USP se la formula standard non porta ad una rappresentazione appropriata dei propri rischi. 2. L'utilizzo degli USP e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al regolamento UE 2015/498. 3. Ferma restando l'applicabilita' della disciplina sui modelli interni parziali, di cui agli articoli 46-bis, 46-ter e da 46-novies a 46-quinquiesdecies del codice, l'utilizzo degli USP soggetti all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al Regolamento UE 2015/498, non ammette modifiche ai metodi standardizzati, applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 220 degli Atti delegati. 4. Gli input utilizzati per il calcolo degli USP sono i medesimi o sono comunque coerenti con quelli utilizzati per calcolare le riserve tecniche. 5. Le valutazioni che portano all'individuazione degli USP e quelle inerenti alla loro determinazione rientrano nell'ambito delle attivita' svolte dal sistema di gestione dei rischi dell'impresa. 6. La funzione attuariale, in applicazione del principio di cui all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i), del codice contribuisce alle valutazioni di cui al comma 5 ed alle verifiche di coerenza dei dati di cui al comma 4.