Art. 5 Standard di qualita' dei dati 1. L'impresa assicura il rispetto degli standard di qualita' dei dati di cui all'art. 219 degli Atti delegati in relazione a ciascun USP, indipendentemente dalla significativita' del segmento per il quale esso si utilizza o dalla natura, portata e complessita' dei rischi a cui si riferisce detto parametro.