Art. 5 
 
 
                    Standard di qualita' dei dati 
 
  1. L'impresa assicura il rispetto degli standard  di  qualita'  dei
dati di cui all'art. 219 degli Atti delegati in relazione  a  ciascun
USP, indipendentemente dalla significativita'  del  segmento  per  il
quale esso si utilizza o dalla natura,  portata  e  complessita'  dei
rischi a cui si riferisce detto parametro.