Art. 6 Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP 1. Nella determinazione degli USP, l'impresa puo' adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto solo per aggiustamenti a dati esistenti volti a migliorare l'aderenza dei dati ai criteri di cui all'art. 219 degli Atti delegati. 2. Nella determinazione degli USP l'impresa non puo' adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto per sostituire dati mancanti, ne' per allungare le serie storiche, ne' per aumentare il livello di granularita' dei dati. 3. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.