Art. 6 
 
 
    Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP 
 
  1. Nella determinazione degli USP, l'impresa puo' adottare  ipotesi
definite sulla base del giudizio esperto  solo  per  aggiustamenti  a
dati esistenti volti a migliorare l'aderenza dei dati ai  criteri  di
cui all'art. 219 degli Atti delegati. 
  2. Nella determinazione  degli  USP  l'impresa  non  puo'  adottare
ipotesi definite sulla base del giudizio esperto per sostituire  dati
mancanti, ne' per allungare le serie storiche, ne' per  aumentare  il
livello di granularita' dei dati. 
  3. Su richiesta dell'IVASS,  l'impresa  dimostra  il  rispetto  dei
criteri di cui al presente articolo.