Art. 7 
 
 
  Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza 
 
  1.  Nel  rispetto   di   quanto   previsto   dall'art.   6,   nella
determinazione degli  USP  l'impresa  aggiusta  i  dati  storici  per
eliminare gli effetti di rischi che non  sono  rilevanti  nei  dodici
mesi successivi alla data di riferimento. 
  2. Non sono ammessi aggiustamenti dei dati che possano alterare  la
variabilita' del rischio oggetto di misurazione.