Art. 7 Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, nella determinazione degli USP l'impresa aggiusta i dati storici per eliminare gli effetti di rischi che non sono rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento. 2. Non sono ammessi aggiustamenti dei dati che possano alterare la variabilita' del rischio oggetto di misurazione.