Art. 8 
 
 
Aggiustamenti  dei  dati  per  eliminare  gli  effetti  degli  eventi
                            catastrofali 
 
  1. Ai  fini  della  sostituzione  dei  parametri  standard  di  cui
all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i),  a)(ii),  c)(i)  e  c)(ii),
degli Atti delegati, l'impresa  applica  il  metodo  del  rischio  di
tariffazione, di cui all'art. 220, paragrafo  1,  lettera  a),  degli
Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte a: 
    a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofali; 
    b) aggiustare i  dati  per  eliminare  le  perdite  derivanti  da
sinistri catastrofali di cui al punto a), ai sensi delle disposizioni
di cui all'Allegato XVII, punto B., paragrafo 2,  lettera  e),  degli
Atti delegati; 
  2. Le politiche e procedure di  cui  al  comma  1  sono  stabili  e
coerenti nel  tempo  e  possono  prevedere  il  ricorso  al  giudizio
esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6. 
  3. Gli aggiustamenti di cui al presente articolo sono coerenti  con
i criteri usati dall'impresa per definire  le  perdite  derivanti  da
eventi catastrofali nelle valutazioni del requisito patrimoniale.  In
particolare: 
    a) per i parametri di cui  all'art.  218,  paragrafo  1,  lettere
a)(i) ed a)(ii), degli Atti delegati la coerenza e' da  riferirsi  ai
criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di  catastrofe  per
l'assicurazione danni; 
    b) per i parametri di cui  all'art.  218,  paragrafo  1,  lettere
c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati la coerenza e'  da  riferirsi  ai
criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di  catastrofe  per
l'assicurazione malattia.