Art. 8 Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofali 1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i), a)(ii), c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo del rischio di tariffazione, di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera a), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte a: a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofali; b) aggiustare i dati per eliminare le perdite derivanti da sinistri catastrofali di cui al punto a), ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati; 2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6. 3. Gli aggiustamenti di cui al presente articolo sono coerenti con i criteri usati dall'impresa per definire le perdite derivanti da eventi catastrofali nelle valutazioni del requisito patrimoniale. In particolare: a) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) ed a)(ii), degli Atti delegati la coerenza e' da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni; b) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati la coerenza e' da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.