Art. 9 Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi 1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iv) e c)(iv), degli Atti delegati l'impresa applica uno dei due metodi del rischio di riservazione di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte ad aggiustare i dati per eliminare gli effetti delle pertinenti coperture riassicurative ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto C., paragrafo 2, lettera c), e punto D., paragrafo 2, lettera f) degli Atti delegati. 2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6. 3. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) e c)(i), degli Atti delegati, in aggiunta a quanto disposto all'art. 8 del presente regolamento, l'impresa applica anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, riferite all'aggiustamento dei dati per eliminare gli effetti delle coperture riassicurative, ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera d), degli Atti delegati. 4. L'impresa verifica che i dati utilizzati per calcolare gli USP di cui al comma 3 riflettano anche la politica riassicurativa dell'impresa nei dodici mesi successivi alla data di riferimento. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'impresa garantisce che le modifiche della ritenzione assicurativa negli accordi di riassicurazione non proporzionale siano adeguatamente considerate, nei casi in cui esse abbiano un impatto sulla volatilita' del rischio di riservazione.