Art. 14 
 
 
           Governo del processo di formulazione di ipotesi 
 
  1. La formulazione di ipotesi e,  in  particolare,  il  ricorso  al
giudizio esperto di cui all'art. 15 sono documentati e oggetto di  un
processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e  242  degli  Atti
delegati e dell'art. 17 del presente Regolamento. 
  2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate  in  modo  coerente,  nel
tempo e nell'ambito dell'impresa, e sono adeguate all'uso a cui  sono
destinate. 
  3. L'impresa  approva  le  ipotesi  a  livelli  di  responsabilita'
sufficientemente  elevati,  e   comunque   coerenti   con   la   loro
significativita',  e  prevede  l'approvazione  da  parte  dell'organo
amministrativo per le ipotesi piu' significative.