Art. 14 Governo del processo di formulazione di ipotesi 1. La formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto di cui all'art. 15 sono documentati e oggetto di un processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e 242 degli Atti delegati e dell'art. 17 del presente Regolamento. 2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate in modo coerente, nel tempo e nell'ambito dell'impresa, e sono adeguate all'uso a cui sono destinate. 3. L'impresa approva le ipotesi a livelli di responsabilita' sufficientemente elevati, e comunque coerenti con la loro significativita', e prevede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo per le ipotesi piu' significative.