Art. 16 Documentazione della formulazione di ipotesi 1. L'impresa documenta il processo di formulazione dell'ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che il processo risulti trasparente. 2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale attivita', l'uso cui sono destinate e il periodo di validita'. 3. L'impresa documenta le motivazioni alla base delle scelte operate, comprese quelle riconducibili alla base informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative. 4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.