Art. 16 
 
 
            Documentazione della formulazione di ipotesi 
 
  1. L'impresa documenta il processo di formulazione dell'ipotesi  e,
in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale  che  il
processo risulti trasparente. 
  2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la
loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale  attivita',  l'uso  cui
sono destinate e il periodo di validita'. 
  3. L'impresa  documenta  le  motivazioni  alla  base  delle  scelte
operate,  comprese  quelle  riconducibili   alla   base   informativa
utilizzata,  in  maniera  sufficientemente  dettagliata  da   rendere
trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali
usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative. 
  4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di  ipotesi  rilevanti
ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito  a  tali
ipotesi.