Art. 17 Convalida della formulazione di ipotesi 1. L'impresa convalida il processo per la scelta delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto. 2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l'impresa: a) assicura che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto siano documentati; b) registra le modifiche delle ipotesi significative apportate in relazione a nuove informazioni e analisi, motivando le modifiche e gli scostamenti delle realizzazioni concrete rispetto alle ipotesi significative; c) se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali le prove di stress e di sensibilita'; d) riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti, interni o esterni; e) individua le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere.