Art. 17 
 
 
               Convalida della formulazione di ipotesi 
 
  1. L'impresa convalida il processo per la scelta  delle  ipotesi  e
per il ricorso al giudizio esperto. 
  2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l'impresa: 
  a) assicura che il processo e gli strumenti per la convalida  delle
ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio  esperto  siano
documentati; 
  b) registra le modifiche delle ipotesi significative  apportate  in
relazione a nuove informazioni e analisi, motivando  le  modifiche  e
gli scostamenti delle realizzazioni concrete  rispetto  alle  ipotesi
significative; 
  c) se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali
le prove di stress e di sensibilita'; 
  d) riesamina le ipotesi scelte, affidandosi  a  pareri  di  esperti
indipendenti, interni o esterni; 
  e)  individua  le  circostanze  in  cui   le   ipotesi   verrebbero
considerate non veritiere.