Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  e  dal  regolamento
delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
  a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  b)  «Atti  delegati»,  il  regolamento   delegato   2015/35   della
Commissione, del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione; 
  c) «Regolamento UE 2015/460», il  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che  stabilisce  norme
tecniche di attuazione per  quanto  riguarda  la  procedura  relativa
all'approvazione di un modello interno conformemente  alla  direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  d) «Regolamento UE 2015/461», il  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che  stabilisce  norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura  di  adozione
di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione  a
usare un modello  interno  di  gruppo  conformemente  alla  direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  e) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2
degli Atti delegati; 
  f)  «Ultima  societa'  controllante  italiana»,  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice; 
  g) «Modello interno di gruppo», sia un modello interno da usare per
calcolare unicamente il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
gruppo consolidato di cui all'art. 216-ter del codice, sia un modello
interno  da  usare  per  calcolare  il  Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita' di gruppo consolidato e  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di almeno un'impresa inclusa nell'ambito di applicazione
di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi
dell'art. 207-octies del codice); 
  h) «Richiedente ai sensi  dell'art.  207-octies»,  ultima  societa'
controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del  codice  e
le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate  o
controllate  di  una  societa'  di  partecipazione  assicurativa,  in
qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi  dell'art.
210, comma 2, del  codice  che  abbiano  presentato  la  domanda  per
ottenere l'autorizzazione a calcolare il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di gruppo consolidato e  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita'  delle  imprese  di  assicurazione   e   riassicurazione
appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno; 
  i) «Ricchezza della distribuzione di probabilita'», il concetto che
si  determina  essenzialmente  in  due  dimensioni:   il   grado   di
conoscenza,  da  parte   dell'impresa,   del   profilo   di   rischio
rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione  di
probabilita' prevista e la capacita' del metodo di calcolo scelto  di
trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari
correlati alle variazioni dei fondi propri di base.  Il  concetto  di
ricchezza  non  dovrebbe  ridursi  al  livello  di  dettaglio   della
distribuzione di probabilita' prevista, poiche' anche una  previsione
sotto  forma  di  funzione  continua  potrebbe  risultare  povera  di
informazione; 
  l) «Misura di rischio di riferimento», il valore  a  rischio  (VAR)
dei fondi propri di base soggetto a  un  livello  di  confidenza  del
99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall'art. 45-ter, comma
4, del codice; 
  m) «Formule analitiche chiuse»,  formule  matematiche  dirette  che
pongono in relazione la misura del rischio  scelta  dall'impresa  con
quella di riferimento definita in precedenza; 
  n) «t=0»,  la  data  in  cui  l'impresa  effettua  il  calcolo  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in  base  al  proprio  modello
interno; 
  o) «t=1», un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al proprio modello
interno.