Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; b) «Atti delegati», il regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; c) «Regolamento UE 2015/460», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) «Regolamento UE 2015/461», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati; f) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice; g) «Modello interno di gruppo», sia un modello interno da usare per calcolare unicamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato di cui all'art. 216-ter del codice, sia un modello interno da usare per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di almeno un'impresa inclusa nell'ambito di applicazione di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del codice); h) «Richiedente ai sensi dell'art. 207-octies», ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice e le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una societa' di partecipazione assicurativa, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice che abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno; i) «Ricchezza della distribuzione di probabilita'», il concetto che si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell'impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilita' prevista e la capacita' del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilita' prevista, poiche' anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione; l) «Misura di rischio di riferimento», il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall'art. 45-ter, comma 4, del codice; m) «Formule analitiche chiuse», formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall'impresa con quella di riferimento definita in precedenza; n) «t=0», la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al proprio modello interno; o) «t=1», un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al proprio modello interno.