Art. 20 
 
 
               Modalita' di valutazione della coerenza 
 
  1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono  effettuate
periodicamente e in maniera proporzionata. 
  2. L'impresa, nell'ambito della valutazione della coerenza  di  cui
al comma 1: 
  a) individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della
distribuzione  di  probabilita'  prevista  e  la  valutazione   delle
attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'; 
  b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente
sia in combinazione tra loro; 
  c) accerta che gli scostamenti non  comportino  incoerenze  tra  il
calcolo della distribuzione di probabilita' prevista e la valutazione
delle attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'.