Art. 20 Modalita' di valutazione della coerenza 1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono effettuate periodicamente e in maniera proporzionata. 2. L'impresa, nell'ambito della valutazione della coerenza di cui al comma 1: a) individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista e la valutazione delle attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'; b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente sia in combinazione tra loro; c) accerta che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista e la valutazione delle attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'.