Art. 21 Conoscenza del profilo di rischio 1. L'impresa, al fine di garantire che l'insieme degli eventi della distribuzione di probabilita' prevista alla base del modello interno sia esaustivo, pone in essere processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa si adopera, in particolare, per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di rischio e degli altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilita' prevista.