Art. 21 
 
 
                  Conoscenza del profilo di rischio 
 
  1. L'impresa, al fine di garantire che l'insieme degli eventi della
distribuzione di probabilita' prevista alla base del modello  interno
sia esaustivo, pone in essere processi che  consentano  di  mantenere
una conoscenza  sufficiente  e  aggiornata  del  proprio  profilo  di
rischio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa si adopera, in particolare,
per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di  rischio
e degli altri fattori che spiegano il comportamento  della  variabile
sottesa alla distribuzione di probabilita' prevista.