Art. 22 
 
 
       Ricchezza della distribuzione di probabilita' prevista 
 
  1. L'impresa  valuta  l'adeguatezza  delle  tecniche  attuariali  e
statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilita'
prevista di cui  all'art.  229  degli  Atti  delegati  accertando  la
capacita' di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo  di
rischio come criterio importante. 
  2. L'impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione  di
probabilita' prevista sufficientemente ricca  da  cogliere  tutte  le
caratteristiche rilevanti del  proprio  profilo  di  rischio  di  cui
all'art. 229, lettera e), degli  Atti  delegati  e  da  sostenere  il
processo decisionale di cui all'art. 226 degli Atti delegati. 
  3. L'impresa, conformemente all'art. 229, lettera  g),  degli  Atti
delegati e nel quadro di tale  valutazione  metodologica  di  cui  ai
commi 1 e 2, valuta l'affidabilita' delle stime di  quantili  avversi
derivanti dalla distribuzione di probabilita' prevista.