Art. 22 Ricchezza della distribuzione di probabilita' prevista 1. L'impresa valuta l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilita' prevista di cui all'art. 229 degli Atti delegati accertando la capacita' di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante. 2. L'impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione di probabilita' prevista sufficientemente ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio di cui all'art. 229, lettera e), degli Atti delegati e da sostenere il processo decisionale di cui all'art. 226 degli Atti delegati. 3. L'impresa, conformemente all'art. 229, lettera g), degli Atti delegati e nel quadro di tale valutazione metodologica di cui ai commi 1 e 2, valuta l'affidabilita' delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilita' prevista.