Art. 23 
 
 
     Arricchimento della distribuzione di probabilita' prevista 
 
  1.  L'impresa  garantisce  che  lo  sforzo  volto  a  generare  una
distribuzione di probabilita' ricca non abbia effetti negativi  sulla
attendibilita' della stima dei quantili avversi. 
  2. L'impresa evita  che  la  distribuzione  di  probabilita'  venga
arricchita  in  modo  ingiustificato  e   non   corrispondente   alla
conoscenza originaria del profilo di rischio. 
  3. La  metodologia  seguita  per  arricchire  la  distribuzione  di
probabilita'  e'  conforme  agli  standard  di  qualita'   statistica
concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli  229,  230  e
231 degli Atti delegati. Qualora tali tecniche comportino il  ricorso
al giudizio esperto, l'impresa applica le relative  disposizioni  del
presente regolamento concernenti la formulazione  di  ipotesi  ed  il
giudizio esperto.