Art. 23 Arricchimento della distribuzione di probabilita' prevista 1. L'impresa garantisce che lo sforzo volto a generare una distribuzione di probabilita' ricca non abbia effetti negativi sulla attendibilita' della stima dei quantili avversi. 2. L'impresa evita che la distribuzione di probabilita' venga arricchita in modo ingiustificato e non corrispondente alla conoscenza originaria del profilo di rischio. 3. La metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilita' e' conforme agli standard di qualita' statistica concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli 229, 230 e 231 degli Atti delegati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio esperto, l'impresa applica le relative disposizioni del presente regolamento concernenti la formulazione di ipotesi ed il giudizio esperto.