Art. 24 Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme 1. Nell'ipotesi in cui un'impresa ricorra ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l'impresa testa e comprova l'affidabilita' del risultato di queste approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme, in funzione del proprio profilo di rischio. 2. Qualora l'impresa intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.