Art. 24 
 
 
                  Conoscenza delle approssimazioni 
                  in condizioni di perdite estreme 
 
  1. Nell'ipotesi in cui un'impresa ricorra ad approssimazioni invece
di utilizzare direttamente  la  misura  di  rischio  di  riferimento,
l'impresa testa e comprova l'affidabilita' del  risultato  di  queste
approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme,
in funzione del proprio profilo di rischio. 
  2. Qualora l'impresa intenda usare formule  analitiche  chiuse  per
ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  dalla
misura di rischio interna a quella di riferimento,  dimostra  che  le
ipotesi sottese alle formule sono  realistiche  e  rimarranno  valide
anche in condizioni di perdite estreme.