Art. 27 Attribuzione di utili e perdite 1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 46‑duodecies del codice, l'impresa considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti: a) fondi propri di base; oppure b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico. 2. L'impresa attribuisce gli utili e le perdite: a) escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri; b) nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, utilizzando tale variabile. 3. L'impresa individua, attraverso l'assegnazione degli utili e delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilita' prevista.