Art. 27 
 
 
                   Attribuzione di utili e perdite 
 
  1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle  perdite  di  cui
all'art. 46‑duodecies del codice, l'impresa considera utili e perdite
come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti: 
  a) fondi propri di base; oppure 
  b) altri  importi  monetari  utilizzati  nel  modello  interno  per
determinare variazioni nei fondi propri di base, come  la  variazione
effettiva delle risorse di capitale economico. 
  2. L'impresa attribuisce gli utili e le perdite: 
  a) escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi  propri
supplementari,  il  rimborso  o  il  riscatto  di  tali  fondi  e  la
distribuzione di fondi propri; 
  b) nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa  dai
fondi propri di base nel proprio modello  interno,  utilizzando  tale
variabile. 
  3. L'impresa individua, attraverso  l'assegnazione  degli  utili  e
delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di  rischio
e  l'evoluzione  della  variabile  sottesa  alla   distribuzione   di
probabilita' prevista.