Art. 28 Politica di convalida e relazione di convalida 1. L'impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e approvata dall'organo amministrativo, che specifichi almeno: a) i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalita'; b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare; c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida; d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilita' del modello interno e il processo decisionale previsto per la gestione di tali problemi. 2. L'impresa documenta in un'apposita relazione i risultati del processo di convalida, nonche' le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida. La relazione e' diffusa alle strutture interessate. 3. L'impresa include nella relazione di convalida le informazioni relative alle serie di dati di convalida di cui all'art. 37 e l'avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti in esso coinvolti.