Art. 28 
 
 
           Politica di convalida e relazione di convalida 
 
  1. L'impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una
politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e
approvata dall'organo amministrativo, che specifichi almeno: 
  a) i processi e i metodi per convalidare il modello  interno  e  le
loro finalita'; 
  b) la frequenza della convalida periodica  di  ciascuna  parte  del
modello interno e le circostanze che  danno  luogo  a  una  convalida
supplementare; 
  c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida; 
  d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida
del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilita'  del  modello
interno e il processo decisionale previsto per la  gestione  di  tali
problemi. 
  2. L'impresa documenta in un'apposita  relazione  i  risultati  del
processo di  convalida,  nonche'  le  conclusioni  e  le  conseguenze
derivanti dall'analisi della convalida. La relazione e' diffusa  alle
strutture interessate. 
  3. L'impresa include nella relazione di convalida  le  informazioni
relative alle serie di  dati  di  convalida  di  cui  all'art.  37  e
l'avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti
in esso coinvolti.