Art. 30 
 
 
                          Significativita' 
 
  1. Quando e' utilizzato un criterio basato  sulla  significativita'
per declinare l'intensita' delle attivita' di  convalida  relative  a
ciascuna parte di un  modello  interno,  tale  significativita'  deve
essere essa stessa oggetto di convalida. 
  2. Nel decidere in merito alla  modalita'  adeguata  di  convalida,
l'impresa valuta la significativita' delle parti del modello  interno
non solo prese isolatamente ma anche in  combinazione  con  le  altre
parti del modello. 
  3. L'impresa considera la verifica di sensibilita' delle risultanze
di cui all'art. 46-terdecies, comma 4,  del  codice,  al  momento  di
definire l'utilizzo del criterio  di  significativita'  nel  contesto
della convalida.