Art. 30 Significativita' 1. Quando e' utilizzato un criterio basato sulla significativita' per declinare l'intensita' delle attivita' di convalida relative a ciascuna parte di un modello interno, tale significativita' deve essere essa stessa oggetto di convalida. 2. Nel decidere in merito alla modalita' adeguata di convalida, l'impresa valuta la significativita' delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre parti del modello. 3. L'impresa considera la verifica di sensibilita' delle risultanze di cui all'art. 46-terdecies, comma 4, del codice, al momento di definire l'utilizzo del criterio di significativita' nel contesto della convalida.