Art. 33 Ruoli nel processo di convalida 1. Qualora siano assegnati specifici compiti nell'ambito del processo di convalida a strutture o risorse non incluse nella funzione di risk management, l'impresa garantisce che quest'ultima adempia comunque alla propria responsabilita' generale di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice e all'art. 269, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, considerando in quest'ambito anche la responsabilita' di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida. 2. L'impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida.