Art. 33 
 
 
                   Ruoli nel processo di convalida 
 
  1.  Qualora  siano  assegnati  specifici  compiti  nell'ambito  del
processo di  convalida  a  strutture  o  risorse  non  incluse  nella
funzione di risk management, l'impresa  garantisce  che  quest'ultima
adempia  comunque  alla  propria  responsabilita'  generale  di   cui
all'art. 30,  comma  2,  lettera  e),  del  codice  e  all'art.  269,
paragrafo  2,  lettera  a),  degli  Atti  delegati,  considerando  in
quest'ambito anche la responsabilita'  di  assicurare  l'assolvimento
dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida. 
  2. L'impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna  parte  nel
processo di convalida.