Art. 34 Indipendenza del processo di convalida 1. La funzione di risk management dell'impresa, di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice, assicura una revisione oggettiva del modello interno e garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello. 2. La funzione di risk management dell'impresa garantisce che i compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in modo tale da assicurare l'indipendenza del processo di convalida di cui all'art. 241, paragrafo 2, degli Atti delegati. 3. I compiti connessi al processo di convalida sono assegnati tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi cui l'impresa e' esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere e dell'esigenza di garantire l'indipendenza del processo di convalida.