Art. 34 
 
 
               Indipendenza del processo di convalida 
 
  1. La funzione di risk management dell'impresa, di cui all'art. 30,
comma 2, lettera e), del codice, assicura una revisione oggettiva del
modello interno e garantisce che il processo di convalida  si  svolga
in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello. 
  2. La funzione di risk management  dell'impresa  garantisce  che  i
compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in
modo tale da assicurare l'indipendenza del processo di  convalida  di
cui all'art. 241, paragrafo 2, degli Atti delegati. 
  3. I compiti connessi  al  processo  di  convalida  sono  assegnati
tenendo conto della natura, della portata e  della  complessita'  dei
rischi cui l'impresa e' esposta, della funzione  e  delle  competenze
delle  persone  da   coinvolgere   e   dell'esigenza   di   garantire
l'indipendenza del processo di convalida.