Art. 35 Applicazione degli strumenti di convalida 1. L'impresa individua un insieme adeguato di strumenti di convalida, oltre alle fattispecie previste dall'art. 242 degli Atti delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida. 2. In particolare, l'impresa sceglie gli strumenti di convalida tenendo conto almeno dei seguenti aspetti: a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida; b) natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi); c) conoscenze richieste (intese come livello di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida); d) informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantita' o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna); e) ciclo di convalida (strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo alla messa in opera e al funzionamento). 3. Nella relazione sulla convalida di cui all'art. 28, l'impresa riporta, con adeguato supporto documentale, le parti del modello interno convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e la ragione per cui questi ultimi sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno: a) la significativita' della parte del modello da convalidare; b) il livello al quale lo strumento e' applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unita' operativa; c) lo scopo di tale compito di convalida; d) l'esito previsto della convalida.