Art. 35 
 
 
              Applicazione degli strumenti di convalida 
 
  1.  L'impresa  individua  un  insieme  adeguato  di  strumenti   di
convalida, oltre alle fattispecie previste dall'art. 242  degli  Atti
delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida. 
  2. In particolare, l'impresa sceglie  gli  strumenti  di  convalida
tenendo conto almeno dei seguenti aspetti: 
  a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida; 
  b) natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo
o una combinazione di entrambi); 
  c)  conoscenze  richieste  (intese  come  livello   di   conoscenze
necessario per le persone che effettuano la convalida); 
  d) informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantita'  o
al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto
a quella interna); 
  e) ciclo  di  convalida  (strumenti  di  convalida  pertinenti  per
includere ogni  ipotesi  chiave  elaborata  nelle  diverse  fasi  del
modello  interno,  dallo  sviluppo  alla  messa   in   opera   e   al
funzionamento). 
  3. Nella relazione sulla convalida di cui  all'art.  28,  l'impresa
riporta, con adeguato supporto  documentale,  le  parti  del  modello
interno  convalidate  da  ciascuno  degli  strumenti   di   convalida
utilizzati e la ragione per cui  questi  ultimi  sono  adeguati  allo
scopo specifico, descrivendo almeno: 
  a) la significativita' della parte del modello da convalidare; 
  b) il livello al quale  lo  strumento  e'  applicato  ai  risultati
aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di  modellizzazione,
portafoglio e unita' operativa; 
  c) lo scopo di tale compito di convalida; 
  d) l'esito previsto della convalida.