Art. 46 
 
 
                            Dati esterni 
 
  1. L'impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura
un'adeguata comprensione delle specifiche  caratteristiche  dei  dati
esterni  utilizzati  nel  modello  interno,  anche  con  riguardo   a
qualsiasi   rilevante   trasformazione,   cambiamento    di    scala,
stagionalita' e altra elaborazione inerente ai dati esterni. 
  2. L'impresa assicura almeno: 
  a) la comprensione degli attributi  e  delle  limitazioni  o  delle
altre peculiarita' dei dati esterni; 
  b) l'elaborazione di processi diretti a  individuare  dati  esterni
mancanti e altre limitazioni; 
  c) la  comprensione  delle  approssimazioni  e  delle  elaborazioni
effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili; 
  d) l'elaborazione di processi diretti ad  effettuare  controlli  di
coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre  fonti  pertinenti
disponibili.