Art. 46 Dati esterni 1. L'impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, cambiamento di scala, stagionalita' e altra elaborazione inerente ai dati esterni. 2. L'impresa assicura almeno: a) la comprensione degli attributi e delle limitazioni o delle altre peculiarita' dei dati esterni; b) l'elaborazione di processi diretti a individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni; c) la comprensione delle approssimazioni e delle elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili; d) l'elaborazione di processi diretti ad effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre fonti pertinenti disponibili.