Art. 5 Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali 1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui all'art. 46-quater del codice tiene conto di tutte le fonti di cambiamenti suscettibili di avere un impatto sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e, in particolare, delle modifiche che incidono: a) sul sistema di governo societario dell'impresa; b) sulla conformita' dell'impresa ai requisiti per l'utilizzo del modello interno; c) sull'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa; d) sul profilo di rischio dell'impresa. 2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1: a) indica quando una modifica del modello interno e' considerata rilevante o minore e quando una combinazione di modifiche non rilevanti e' considerata una modifica rilevante; b) stabilisce i requisiti di governance associati alle modifiche apportate al modello interno, compresi quelli riferibili all'approvazione da parte dell'organo amministrativo e dei livelli gerarchici interni, alla comunicazione interna, alla documentazione e alla convalida delle modifiche. 3. L'inclusione nel modello interno di nuovi elementi quali, ad esempio, ulteriori rischi o settori di attivita', e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, secondo la procedura di cui all'art. 7 del regolamento UE 2015/460. 4. L'aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.