Art. 5 
 
 
            Politica per la modifica dei modelli interni 
                         completi e parziali 
 
  1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui  all'art.
46-quater del codice tiene conto di tutte  le  fonti  di  cambiamenti
suscettibili di  avere  un  impatto  sul  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' e, in particolare, delle modifiche che incidono: 
  a) sul sistema di governo societario dell'impresa; 
  b) sulla conformita' dell'impresa ai requisiti per  l'utilizzo  del
modello interno; 
  c) sull'adeguatezza delle specifiche tecniche del  modello  interno
dell'impresa; 
  d) sul profilo di rischio dell'impresa. 
  2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1: 
  a) indica quando una modifica del modello  interno  e'  considerata
rilevante o  minore  e  quando  una  combinazione  di  modifiche  non
rilevanti e' considerata una modifica rilevante; 
  b) stabilisce i requisiti di governance  associati  alle  modifiche
apportate   al   modello   interno,   compresi   quelli    riferibili
all'approvazione da parte dell'organo amministrativo  e  dei  livelli
gerarchici interni, alla comunicazione interna, alla documentazione e
alla convalida delle modifiche. 
  3. L'inclusione nel modello interno di  nuovi  elementi  quali,  ad
esempio,  ulteriori  rischi  o  settori  di  attivita',  e'  soggetta
all'autorizzazione dell'IVASS, secondo la procedura di cui all'art. 7
del regolamento UE 2015/460. 
  4. L'aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata
come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.