Art. 50 Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni 1. L'impresa effettua il processo di convalida, di cui all'art. 46-terdecies del codice, con riferimento agli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio nonche' al processo d'integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno. 2. L'impresa valuta l'adeguatezza della scelta operata con riguardo alle caratteristiche o alle opzioni disponibili per il modello esterno. 3. L'impresa, nell'ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi. 4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma 3, l'impresa garantisce almeno che: a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa; b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida; c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.