Art. 50 
 
 
           Processo di convalida nel contesto dei modelli 
                         e dei dati esterni 
 
  1. L'impresa effettua il processo di  convalida,  di  cui  all'art.
46-terdecies del codice, con riferimento  agli  aspetti  del  modello
esterno rilevanti per  il  proprio  profilo  di  rischio  nonche'  al
processo d'integrazione del modello e dei  dati  esterni  nei  propri
processi e nel proprio modello interno. 
  2. L'impresa valuta l'adeguatezza della scelta operata con riguardo
alle caratteristiche  o  alle  opzioni  disponibili  per  il  modello
esterno. 
  3. L'impresa, nell'ambito del processo di  convalida,  tiene  conto
delle  informazioni  opportune  e,   in   particolare,   dell'analisi
effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi. 
  4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma  3,
l'impresa garantisce almeno che: 
  a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa; 
  b)  vi  sia  coerenza  con  il  processo  di  convalida  approntato
dall'impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida; 
  c) si  tenga  conto  di  qualsiasi  errore  implicito  o  esplicito
nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.