Art. 51 
 
 
               Documentazione nel contesto dei modelli 
                         e dei dati esterni 
 
  1. L'impresa garantisce che la documentazione  dei  modelli  e  dei
dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in
materia di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice. 
  2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti: 
  a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per
il proprio profilo di rischio; 
  b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri
processi e nel proprio modello interno; 
  c) l'integrazione dei dati, in  particolare  degli  input,  per  il
modello esterno, o delle risultanze del modello esterno,  nei  propri
processi e nel proprio modello interno; 
  d) i dati esterni  utilizzati  nel  modello  interno,  la  fonte  e
l'utilizzo. 
  3. L'utilizzo  di  documentazione  prodotta  dai  venditori  o  dai
fornitori di servizi non compromette la capacita' di  soddisfare  gli
standard  di  documentazione  di  cui  all'art.  46-quaterdecies  del
codice.