Art. 51 Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni 1. L'impresa garantisce che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in materia di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice. 2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti: a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio; b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno; c) l'integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno; d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo. 3. L'utilizzo di documentazione prodotta dai venditori o dai fornitori di servizi non compromette la capacita' di soddisfare gli standard di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice.