Art. 56 
 
Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di  un  modello
  interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice 
  1. In caso di domanda per  l'utilizzo  di  un  modello  interno  di
gruppo, il richiedente  ai  sensi  dell'art.  207-octies  del  codice
indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno
di  gruppo  differiscono  a  seconda  che  il  modello  interno   sia
utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'
di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale  di
Solvibilita'  delle   imprese   controllate.   In   particolare,   il
richiedente fa specifico riferimento a: 
  a) il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione controllate sia,  laddove  applicabile,  per  il
calcolo  del  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'   di   gruppo
consolidato; 
  b) l'elenco dei parametri del modello interno  che  possono  essere
fissati in modo differente per i diversi calcoli  effettuati  con  il
modello  interno  di  gruppo,  ai  fini  del  calcolo  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato  e  dei  Requisiti
Patrimoniali di Solvibilita' individuali; 
  c)  la  descrizione  dei  rischi  specifici  del  gruppo  rilevanti
esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'
di gruppo consolidato.