Art. 56 Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice 1. In caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno di gruppo differiscono a seconda che il modello interno sia utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese controllate. In particolare, il richiedente fa specifico riferimento a: a) il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sia, laddove applicabile, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato; b) l'elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo differente per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' individuali; c) la descrizione dei rischi specifici del gruppo rilevanti esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato.