Art. 7 Comunicazione periodica di modifiche 1. L'impresa comunica all'IVASS trimestralmente o, laddove necessario, con frequenza maggiore, le modifiche minori al proprio modello interno di cui all'art. 46-quater, comma 4, del codice. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa mediante una relazione di sintesi che descrive sia gli impatti quantitativi e qualitativi di ciascuna modifica, sia l'effetto quantitativo e qualitativo cumulativo approssimato della combinazione di tutte le modifiche sul modello interno autorizzato.