Art. 7 
 
 
                Comunicazione periodica di modifiche 
 
  1.  L'impresa  comunica  all'IVASS   trimestralmente   o,   laddove
necessario, con frequenza maggiore, le modifiche  minori  al  proprio
modello interno di cui all'art. 46-quater, comma 4, del codice. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1  e'  trasmessa  mediante  una
relazione di sintesi che descrive  sia  gli  impatti  quantitativi  e
qualitativi  di  ciascuna  modifica,  sia  l'effetto  quantitativo  e
qualitativo cumulativo approssimato della combinazione  di  tutte  le
modifiche sul modello interno autorizzato.