Art. 10 Rispetto dei requisiti su base continuativa 1. L'impresa verifica nel continuo il sussistere della capacita' di assorbimento delle perdite di ciascun elemento dei fondi propri accessori su cui si basa l'autorizzazione e comunica tempestivamente all'IVASS imminenti o probabili modifiche significative di dette caratteristiche. 2. L'IVASS valuta se ciascun elemento dei fondi propri accessori continua a riflettere la capacita' di assorbimento delle perdite che le e' stata attribuita in sede di autorizzazione, utilizzando le informazioni acquisite in applicazione dell'art. 62, paragrafo 1, lettera d) degli Atti delegati, o altre informazioni, ivi incluse quelle acquisite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.