Art. 10 
 
 
             Rispetto dei requisiti su base continuativa 
 
  1. L'impresa verifica nel continuo il sussistere della capacita' di
assorbimento delle perdite  di  ciascun  elemento  dei  fondi  propri
accessori su cui si basa l'autorizzazione e comunica  tempestivamente
all'IVASS imminenti o  probabili  modifiche  significative  di  dette
caratteristiche. 
  2. L'IVASS valuta se ciascun elemento dei  fondi  propri  accessori
continua a riflettere la capacita' di assorbimento delle perdite  che
le e' stata attribuita in  sede  di  autorizzazione,  utilizzando  le
informazioni acquisite in applicazione  dell'art.  62,  paragrafo  1,
lettera d) degli Atti delegati, o  altre  informazioni,  ivi  incluse
quelle acquisite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.