Art. 5 
 
 
Classificazione degli elementi dei fondi propri  accessori  da  parte
                            dell'impresa 
 
  1. Ai fini  dell'istanza  di  autorizzazione  di  cui  all'art.  4,
l'impresa: 
  a) classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando
le sue caratteristiche; 
  b) determina il livello di classificazione che  l'elemento  di  cui
alla lettera a) assume se e' richiamato.