Art. 5 Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'impresa 1. Ai fini dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 4, l'impresa: a) classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando le sue caratteristiche; b) determina il livello di classificazione che l'elemento di cui alla lettera a) assume se e' richiamato.