Art. 6 
 
 
Classificazione degli elementi dei fondi propri  accessori  da  parte
                             dell'IVASS 
 
  1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di  cui  all'art.
4, l'IVASS valuta: 
  a) la sostanza economica dell'elemento e  la  misura  in  cui  esso
soddisfa le caratteristiche  e  i  requisiti  di  cui  agli  articoli
44-septies, 44-octies e 44-novies del codice e agli articoli 74, 75 e
78 degli Atti delegati; 
  b) le caratteristiche e il  livello  di  classificazione  che  esso
assumerebbe se venisse richiamato. 
  2. Nel caso in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia richiesta
con riferimento a crediti futuri che le societa' mutue  assicuratrici
possono vantare nei confronti dei loro soci tramite  il  richiamo  di
contributi  supplementari,  l'IVASS  valuta   anche   se   ci   siano
impedimenti al  tempestivo  recupero  di  tali  crediti  ed  al  loro
utilizzo per la copertura di perdite.