Art. 6 Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'IVASS 1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 4, l'IVASS valuta: a) la sostanza economica dell'elemento e la misura in cui esso soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 44-novies del codice e agli articoli 74, 75 e 78 degli Atti delegati; b) le caratteristiche e il livello di classificazione che esso assumerebbe se venisse richiamato. 2. Nel caso in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia richiesta con riferimento a crediti futuri che le societa' mutue assicuratrici possono vantare nei confronti dei loro soci tramite il richiamo di contributi supplementari, l'IVASS valuta anche se ci siano impedimenti al tempestivo recupero di tali crediti ed al loro utilizzo per la copertura di perdite.