Art. 7 
 
 
                     Richiamabilita' a richiesta 
 
  1. Gli elementi dei fondi propri  accessori  di  cui  all'art.  74,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e  i)  degli  Atti  delegati,
sono considerati richiamabili a richiesta quando il richiamo non e': 
  a) condizionato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di
criteri; 
  b) soggetto ad accordo della controparte o di altro soggetto; 
  c) soggetto ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano  o
rendano poco probabile che l'impresa richiami l'elemento; o 
  e) soggetto ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione  di
disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti a), b) e c).