Art. 7 Richiamabilita' a richiesta 1. Gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i) degli Atti delegati, sono considerati richiamabili a richiesta quando il richiamo non e': a) condizionato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di criteri; b) soggetto ad accordo della controparte o di altro soggetto; c) soggetto ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano o rendano poco probabile che l'impresa richiami l'elemento; o e) soggetto ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione di disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti a), b) e c).