Art. 8 
 
 
             Autorizzazione condizionata alla successiva 
                      conclusione del contratto 
 
  1.  Nei  casi  di  autorizzazione  condizionata   alla   successiva
conclusione del contratto  relativo  all'elemento  dei  fondi  propri
accessori, ai sensi dell'art. 6,  paragrafo  3,  del  Regolamento  UE
2015/499, l'impresa conclude il contratto relativo  all'elemento  dei
fondi propri accessori entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla
data dell'autorizzazione dell'IVASS. 
  2.  In  casi  eccezionali,  adeguatamente   motivati   dall'impresa
nell'ambito del procedimento di autorizzazione, i termini di  cui  al
comma  1  possono  essere  modificati  dall'IVASS  e   indicati   nel
provvedimento di autorizzazione.