Art. 8 Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto 1. Nei casi di autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/499, l'impresa conclude il contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'autorizzazione dell'IVASS. 2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati dall'impresa nell'ambito del procedimento di autorizzazione, i termini di cui al comma 1 possono essere modificati dall'IVASS e indicati nel provvedimento di autorizzazione.